Matrice nel Mondo – Matrice International Community offre ai propri associati aventi diritto la possibilità ottenere supporto per la richiesta dei documenti necessari all’ottenimento della cittadinanza italiana.
Il servizio è offerto a titolo gratuito esclusivamente ai soci in regola con il pagamento della quota sociale. Sono escluse le eventuali spese di trasporto dei documenti, pagamenti di bolli, dazi o tasse in generale.
Solo le istituzioni italiane preposte possono rilasciare la cittadinanza italiana. Matrice nel Mondo – Matrice International Community non promette e non può garantire che il socio richiedente ottenga la cittadinanza ma si limita solamente ad offrire informazioni e supporto al reperimento dei documenti necessari.
A scopo meramente informativo ed esemplificativo si ricorda che l’art. 1 della legge n. 91/92 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Il criterio alla base del riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana per discendenza è quello della continuità della “linea di sangue” dal primo avo italiano emigrato all’estero dall’Italia fino al richiedente (c.d. “iure sanguinis”).
La cittadinanza italiana viene infatti trasmessa dall’ascendente italiano(a) ai figli, in concatenazione, senza limiti di generazioni, ma con alcune limitazioni per quanto riguarda la discendenza materna (v. sotto).
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Raccogli i seguenti documenti in originale:
Documenti riguardanti l’ascendente emigrato all’estero dall’Italia (dante causa):
1. Certificato di nascita in originale (Estratto dell’atto di nascita) del dante causa (antenato italiano che ha dato origine al diritto alla cittadinanza), completo di generalità dei genitori (N.B. il certificato deve riportare anche il cognome da nubile della madre). Questo documento dovrà essere richiesto dall’interessato al Comune italiano di nascita dell’ascendente. Nel caso in cui il Comune dovesse informare l’interessato dell’impossibilità dell’emissione dell’Estratto dell’atto di nascita, dovuto al fatto che i registri anagrafici non erano ancora in uso all’epoca della nascita dell’antenato, l’interessato dovrà presentare un documento in cui il Comune attesti l’inesistenza del registro e, in sostituzione al menzionato documento, si potrà presentare il Certificato di Battesimo rilasciato dalla Parrocchia locale, , che contenga il riconoscimento da parte della Curia Vescovile competente per la Parrocchia di emissione, o il Certificato di Nascita in originale rilasciato dalla Comunità Ebraica locale.
2. Certificato di non naturalizzazione. Si tratta di un certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione (solitamente Ministero della Giustizia o Ministero dell’Interno) attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dei propri figli (ossia del richiedente o dei suoi ascendenti). Il documento andrà tradotto e legalizzato/apostillato.
3. Certificati di matrimonio e di morte:
a. Se il matrimonio è stato celebrato in Italia, sarà necessario presentare l’Estratto dell’atto di matrimonio, in originale, rilasciato dal competente Comune.
b. Nel caso in cui l’ascendente italiano si sia sposato più volte sarà necessario presentare il primo certificato di matrimonio, il certificato di morte del primo coniuge (o eventuale divorzio) e il certificato del secondo matrimonio, e così via.
c. Se il matrimonio o la morte si sono verificati in paesi terzi, sarà necessario produrre i rispettivi certificati emessi dalle autorità competenti del Paese in cui sono stati originariamente registrati.
Documenti riguardanti gli ascendenti di origine italiana del richiedente:
1. Certificati di nascita, matrimonio e morte. Tutti i documenti dovranno essere tradotti in italiano e apostillati/legalizzati. Nel caso in cui qualche atto di stato civile non sia reperibile, questo potrà essere sostituito da certificato emesso con mandato giudiziario, opportunamente apostillato, insieme con il processo di ricostruzione giudiziaria dell’atto, anch’esso apostillato e accompagnato da relativa traduzione giurata apostillata. Non è possibile accettare un documento di inesistenza dell’atto perché questo tipo di documento non ha validità per lo Stato italiano.
2. Certificato di non naturalizzazione (v. supra). Il documento deve essere richiesto alle competenti Autorità dello Stato estero di residenza anche per eventuali ascendenti di origine italiana lungo la linea di trasmissione della cittadinanza (solitamente Ministero della Giustizia o Ministero dell’Interno). Tale documento è richiesto per attestare la non interruzione del vincolo di sangue a causa dell’eventuale acquisto della cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dei figli (ossia del richiedente o dei suoi ascendenti). Il documento andrà tradotto e legalizzato/apostillato.
Documenti riguardanti il richiedente:
1. Copia dell’atto di nascita, tradotto in italiano e apostillato.
2. Se coniugato, copia integrale dell’atto di matrimonio, tradotto in italiano e apostillato.
3. Se esistono figli minori, copia integrale dell’atto di nascita, tradotto in italiano e apostillato.
4. Estratto anagrafico.
5. Passaporto.